Illegittima l’ordinanza comunale di demolizione dell’impianto radio. Dopo tre anni caratterizzati da discussioni, contestazioni e opposizioni da parte di comitati cittadini, si chiude così, con la sentenza del Tar depositata ieri, il contenzioso che ha visto contrapposto il Comune di Grottaferrata alla società Iliad Italia Spa per l’antenna di trasmissione che doveva sorgere in via Rocca di Papa, zona Pratone.
Il tutto inizia il 24 febbraio 2023, quando Iliad presenta al Comune dei Castelli Romani un’istanza di autorizzazione per un impianto di telefonia mobile, a cui cinque mesi dopo l’amministrazione risponde positivamente, «avvertendo che l’impianto avrebbe dovuto essere realizzato entro il termine di dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento», cioè dal 20 luglio 2024.
Però nel frattempo l’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, interviene chiedendo una modifica nel progetto di installazione, che solo il 22 ottobre 2024 riceve il via libera definitivo, stabilendo che l’impianto autorizzato fino a una elevazione di 30 metri fosse dotato di illuminazione notturna e diurna con l’invio automatico degli allarmi. Prescrizioni aggiuntive che non hanno consentito alla Iliad di innalzare il traliccio nei tempi stabiliti dal Comune.
L’ordinanza di demolizione e il ricorso al Tar
In seguito a tale ritardo, il 30 maggio 2025 l’amministrazione grottaferratese, anche a seguito delle proteste dei residenti contro l’installazione del traliccio, notifica all’azienda di telefonia l’ordinanza di demolizione n. 123, poiché l’opera autorizzata non era stata ultimata nei tempi previsti, motivo per cui andava abbattuto tutto ciò che era stato costruito fino a quel momento con il ripristino dei luoghi. Iliad risponde all’ordinanza ricorrendo al Tar del Lazio che, riunitosi in camera di consiglio lo scorso 27 gennaio (la sentenza è stata pubblicata l’11 marzo 2026), ha ritenuto congrui i motivi addotti dall’azienda per dimostrare l’illegittimità dell’ordine di demolizione.
Infatti, la sezione quater del Tribunale amministrativo regionale, presieduta dal dottor Francesco Arzillo, ha ritenuto che «il termine di completamento dei lavori di una stazione radio base deve essere sospeso in presenza di un evento che impedisca in maniera oggettiva lo svolgimento di tali lavori», in questo caso il prolungarsi dell’autorizzazione dell’Enac. Quindi, per i giudici amministrativi, «il termine per la conclusione dei lavori deve essere fatto decorrere dal 22 ottobre 2024, data in cui l’Enac si è espressa definitivamente sulle caratteristiche dell’impianto», e non dal 20 luglio come pretendeva il Comune.
Non bastasse, oltre alla sonora batosta in sede di giudizio, il Comune di Grottaferrata dovrà versare anche 1.500 euro alla Iliad per le spese legali, con l’aggiunta degli altri oneri legali.









